STATUTO DELLA
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA–APS
DENOMINAZIONE
Art. 1
Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, “Codice del Terzo settore”, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata: “Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia – APS”, in seguito per brevità denominata “FSRFVG–APS”, già fondata come Associazione in data 17 ottobre 1997 e che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
STATUTO
Art. 2
La “FSRFVG–APS” è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (D.Lgs.117/2017), delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
FINALITÀ E ATTIVITÀ
Art. 3
La “FSRFVG–APS” è una libera federazione di associazioni speleologiche del Friuli Venezia Giulia; apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
La Federazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d’interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.
Ha come scopo la diffusione e il progresso della speleologia in tutti i suoi aspetti, in special modo nell’ambito del Friuli Venezia Giulia, nonché la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente naturale, con particolare riguardo per le aree d’interesse speleologico riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), e), f), h), i), z), del D.Lgs. 117/2017:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Inoltre la “FSRFVG-APS” ha facoltà di:
- esercitare, a norma dell’art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio;
- porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7, del D.Lgs.117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
- promuovere azioni volte alla collaborazione tra gli associati ed eventualmente fornire loro i servizi; promuovere e patrocinare corsi, convegni, pubblicazioni, manifestazioni e ogni altra attività inerente la speleologia. Potrà istituire commissioni, al proprio interno, deputate a tali scopi;
- aderire ad associazioni similari e speleologiche, sia nazionali che internazionali;
- rappresentare gli associati nei limiti degli indirizzi e dei mandati generali deliberati in assemblea o, dietro loro benestare, sulle singole iniziative di questi ultimi non rientranti o aventi carattere di specificità;
- compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- intraprendere, nel rispetto dell’autonomia e specificità di ciascuna associazione federata, rapporti con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con le Prefetture e gli altri Enti in generale ove si tratti di questioni che vadano oltre gli interessi delle singole associazioni federate e nei limiti dei mandati generali.
I SOCI
Art. 4
Sono Soci della “FSRFVG-APS”, le associazioni speleologiche apartitiche, aconfessionali e senza scopo di lucro, legalmente costituite, aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e appartenenti alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Sono ammessi come associati altre associazioni speleologiche costituite quali enti del Terzo settore o altre associazioni speleologiche senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) associate alla “FSRFVG-APS” (ai sensi dell’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017).
La “FSRFVG-APS” non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
I Soci conservano la loro piena autonomia finanziaria, operativa e gestionale.
Inoltre hanno accesso ai servizi messi a disposizione dalla “FSRFVG-APS”, secondo le modalità stabilite dall’Organo di amministrazione e sono tenuti a:
- versare la quota sociale;
- osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- contribuire al buon funzionamento e allo sviluppo della “FSRFVG-APS” nei limiti delle proprie possibilità;
- accettare le decisioni organizzative e disciplinari decise dall’Assemblea e risolvere ogni eventuale controversia in ambito assembleare;
- contribuire alla conoscenza e tutela del patrimonio carsico nazionale ed estero.
Per entrare a far parte della “FSRFVG-APS”, le associazioni dovranno inoltrare domanda scritta all’Organo di amministrazione presentando copia dello Statuto in cui figurino le finalità speleologiche della stessa, ovvero lo svolgimento di attività esplorativa e/o di ricerca nelle cavità ipogee, la divulgazione delle conoscenze acquisite nell’espletamento di tale attività e la protezione del patrimonio carsico.
Sull’ammissibilità delle domande di iscrizione di nuovi Soci, così come per l’espulsione dei Soci membri, è competente l’Assemblea dei Soci.
L’iscrizione del nuovo Socio nel libro degli associati decorre dalla data di approvazione in Assemblea e verrà comunicata all’interessato.
In caso di rigetto motivato della domanda di ammissione da parte dell’Assemblea, l’Organo di amministrazione dovrà comunicarlo all’interessato entro 60 giorni.
I Soci verseranno alla “FSRFVG-APS”, entro il mese di marzo dell’anno in corso, la quota annua, il cui ammontare verrà stabilito dall’Assemblea, su proposta dell’Organo di amministrazione.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della “FSRFVG-APS”.
La qualità di Socio della “FSRFVG-APS” si perde per:
- dimissioni;
- espulsione decisa dall’Assemblea dei Soci per evidente contrasto con gli scopi statutari della “FSRFVG-APS” ovvero per mancato pagamento della quota associativa nelle forme e nei tempi stabiliti.
Il Socio può recedere dalla “FSRFVG-APS” mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere espulso dalla “FSRFVG-APS”. L’espulsione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le motivazioni dell’interessato.
Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore a 3 (tre), numero minimo stabilito dall’ art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.
I VOLONTARI
Art. 5
I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate, dalla “FSRFVG-APS”, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art.17 del D.Lgs.117/2017, inoltre possono essere rifuse anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’associazione.
ORGANI SOCIALI
Art. 6
Gli organi della “FSRFVG–APS” sono:
- Assemblea dei Soci – art. 7;
- Presidente – art. 8;
- Organo di amministrazione – art 9;
- Organo di controllo – art. 10;
- Revisore legale dei conti – art. 11;
- Collegio dei revisori dei conti – art. 12.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 7
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della “FSRFVG-APS” ed è composta da tutti i Soci.
L’Assemblea, che ha funzioni deliberative, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e viene convocata per iscritto dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata AR e/o per via telematica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati.
È prevista l’organizzazione dell’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota (ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017).
L’Assemblea può riunirsi, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o l’Organo di amministrazione ne constati l’opportunità con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice civile.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Essa delibera con la maggioranza semplice dei voti. Non sono ammesse deleghe ad altre associazioni.
I Soci della “FSRFVG-APS” possono esercitare il loro diritto di voto solo tre mesi dopo la loro iscrizione nel libro dei Soci.
I Soci della “FSRFVG-APS” sono rappresentati in sede assembleare dal legale rappresentante o da persona da esso designata con delega scritta.
I compiti inderogabili dell’Assemblea sono:
- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, dell’Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, la relazione sull’attività svolta e quella programmatica;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’accettazione e sull’espulsione degli associati;
- delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i Regolamenti;
- delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- nomina su proposta dell’Organo di amministrazione i presidenti onorari.
PRESIDENTE
Art. 8
Il Presidente è il legale rappresentante della “FSRFVG-APS” e viene eletto dall’Assemblea tra i Soci delle associazioni federate, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice.
Il Presidente è rieleggibile e la sua carica è triennale; fa parte di diritto dell’Organo di amministrazione e nomina il Segretario fra i soci di una delle Associazioni federate. Il Segretario non ha diritto di voto, cura la corrispondenza e gestisce in accordo con l’Organo di amministrazione l’eventuale patrimonio della “FSRFVG-APS”; redige inoltre i verbali delle assemblee e delle riunioni dell’Organo di amministrazione. La sua carica segue il mandato del Presidente.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di impossibilità momentanea da parte del Presidente di svolgere le proprie mansioni, queste verranno assolte dal Vice Presidente.
In caso di vacanza della carica presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di Presidente. Trascorsi 6 (sei) mesi di vacanza della carica presidenziale, vengono effettuate nuove elezioni del Presidente.
Le dimissioni del Presidente comportano automaticamente il passaggio d’incarico al Vice Presidente, che provvederà a convocare l’apposita Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente può essere destituito dall’Assemblea straordinaria a seguito dell’accoglimento di mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
Nella stessa assemblea straordinaria, in caso di sfiducia al Presidente, si procederà all’elezione delle nuove cariche sociali.
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 9
L’Organo di amministrazione, che ha funzioni esecutive e propositive, è formato, oltre che dal Presidente, da almeno quattro amministratori che rappresentano le Province geografiche del Friuli Venezia Giulia.
Tali rappresentanti vengono eletti dall’Assemblea, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice, tra i candidati proposti dalle Associazioni federate ed iscritti ad una di esse nell’ambito delle rispettive Province geografiche.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l’art.2382 Codice civile riguardo alle cause d’ineleggibilità e di decadenza.
Essi sono rieleggibili e la loro carica è triennale.
L’Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due amministratori.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
Alle riunioni assiste il Segretario, in veste di verbalizzante.
L’Organo di amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente.
In caso di dimissioni di uno o più amministratori, essi verranno surrogati per cooptazione con il primo dei non eletti nella stessa provincia geografica.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Alle riunioni dell’Organo di amministrazione possono essere chiamate a presenziare – con funzioni consultive – persone interessate alle tematiche in discussione.
Le competenze dell’Organo di amministrazione sono:
- L’Organo di amministrazione è l’organismo direttivo della “FSRFVG-APS” che opera per le finalità stabilite dallo Statuto e secondo i mandati generali dell’Assemblea dei Soci;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione della “FSRFVG–APS”;
- le decisioni relative alle possibili sottoscrizioni di convenzioni con enti pubblici e privati riconducibili alle attività di interesse generale degli associati (art. 3);
- le decisioni inerenti la direzione e il coordinamento dei volontari e dei professionisti di cui si avvale la “FSRFVG-APS”;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- l’eventuale predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- l’eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la determinazione dell’importo delle quote sociali annuali e dei contributi o extra quote che potranno essere richiesti ai soci per il sostegno delle attività istituzionali della “FSRFVG-APS”, da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- la facoltà di nominare, tra i membri dei soci gruppo esterni all’Organo di amministrazione, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall’Organo di amministrazione stesso;
- la redazione dei Regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea secondo le regole del presente Statuto;
- l’accettazione di erogazioni liberali di modico valore.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 10
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.
REVISORE LEGALE DEI CONTI
Art. 11
Solamente al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.12
L’Organo di Revisione dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea nell’ambito dei soci proposti dalle Associazioni federate.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; è compito dell’Organo di Revisione dei Conti di vigilare e controllare su tutta l’attività economica, finanziaria e patrimoniale della “FSRFVG-APS” e di riferire all’Assemblea in ordine al mandato ricevuto.
L’Organo di Revisione dei Conti si riunisce ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno.
I membri dell’Organo di Revisione dei Conti non possono assumere altri incarichi direttivi all’interno della “FSRFVG-APS”.
L’Organo di Revisione dei Conti nomina nel proprio interno un Presidente.
L’Organo di Revisione dei Conti rimane in carica finché non si verifichino le condizioni previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.
PATRIMONIO
Art. 13
Il patrimonio federale è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, eventuali beni mobili e immobili, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.
Il patrimonio della “FSRFVG-APS” – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La “FSRFVG-APS” ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
BILANCIO
Art. 14
La “FSRFVG-APS” deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall’art.13, comma 1-2, e dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
I LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 15
I libri della “FSRFVG–APS” secondo l’art. 15 del D.Lgs. 117/2017 sono:
- il libro degli Associati;
- il libro dei Volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione.
I libri della “FSRFVG-APS” sono tenuti a cura dell’Organo di amministrazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta all’Organo di amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento.
SEDE
Art. 16
La “FSRFVG-APS” fissa la sede legale in Comune di Duino Aurisina (TS). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La corrispondenza potrà essere indirizzata al domicilio del Presidente in carica. I suoi Organi si possono riunire in qualsiasi località purché sul territorio nazionale, anche in modalità telematica.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 17
Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata a tale scopo.
Qualunque proposta di modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dovrà essere resa nota per iscritto ai Soci 20 (venti) giorni prima dell’Assemblea e per essere adottata dovrà essere approvata dai 2/3 (due terzi) dei votanti.
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
Art. 18
La “FSRFVG-APS” ha durata illimitata. L’estinzione o lo scioglimento della “FSRFVG-APS” potrà essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria, espressamente convocata.
Il patrimonio della “FSRFVG-APS”, in caso della sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, nei termini previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017 sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le persone fisiche degli enti associati.
La deliberazione dovrà essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell’art. 21, comma 3 del Codice Civile.
PERSONALE RETRIBUITO
Art. 19
La “FSRFVG-APS” può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 117/2017.
ASSICURAZIONE
Art. 20
La “FSRFVG-APS”, secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 117/2017, deve accertarsi che i volontari, che operano anche temporaneamente per l’attività istituzionale, siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.
Art. 22
Il presente Statuto viene approvato, in data 3 ottobre 2020, dall’Assemblea Straordinaria degli Associati che attualmente costituiscono la “FSRFVG”.
Villaggio del Pescatore, 3 ottobre 2020
Statuto FSRFVG-APS (attuale, del 03.10.2020)
Statuto FSRFVG (vecchio, del 28.12.2004)
Atto Costitutivo della nuova FSRFVG (del 30.11.2004)
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