Catasto

In data 14 febbraio è stata firmata, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto, e la Federazione Speleologica Regionale del Friuli Veneza Giulia, la Convenzione per l’affidamento del Servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 1° settembre 1966, n° 27 e successive modifiche, art. 3).

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PREMESSO

  • che la Convenzione dd. 13 settembre 2007 rep. 8885 stipulata con la Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, per la tenuta e l’aggiornamento del Catasto, ha validità fino al 14 febbraio 2008 (14/02/2008);
  • che con decreto dd. 12 febbraio 2008 (12/02/2008), n. 80/PMT il Vice Direttore centrale della Direzione Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e infrastrutture di trasporto ha autorizzato la stipula della presente convenzione, autorizzandone la relativa spesa. Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Introduzione

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione;

Art. 2) Oggetto

La Regione, per mezzo del suo legale rappresentante, affida alla Federazione, che tramite il suo Presidente accetta, il servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto a decorrere dal giorno 15 febbraio 2008 (15/02/08) fino al 15 settembre 2008 (15/09/08).

Art. 3) Svolgimento

La Federazione è obbligata a provvedere alla conservazione degli atti ed all’aggiornamento del Catasto stesso mediante l’iscrizione e la registrazione, anche su supporto elettronico, di tutte le cavità già esplorate, e che verranno esplorate, nel territorio regionale, entro la suddetta scadenza, secondo le istruzioni contenute nel vigente Regolamento di esecuzione dell’art. 3 della L.R. 1 settembre 1966, n. 27, approvato con D.P.G.R. 23 febbraio 1995, n. 054/Pres., pubblicato nel B.U.R. del 29 marzo 1995, n. 13; è inoltre tenuta a posizionare sulla CTRN, fornita a titolo gratuito dalla Regione, le nuove cavità, nonché a provvedere ad assicurare quanto disposto dai successivi artt. 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4) Obblighi della Federazione

A tal fine la Federazione si impegna a:

  1. mettere a disposizione idonei locali da destinare a sede del Catasto;
  2. mettere a disposizione il personale necessario per la tenuta, l’aggiornamento e la consultazione del Catasto stesso;
  3. comunicare tempestivamente alla Regione i nominativi del personale designato a svolgere rispettivamente le funzioni di Conservatore del Catasto e quelle di segreteria e consulenza ed ogni altra relativa variazione degli stessi;
  4. fornire gli atti catastali, così come previsti dal vigente regolamento di attuazione di cui al precedente art. 3, nonché copia dei supporti per la registrazione elettronica e quant’altro necessario al buon funzionamento del Catasto;
  5. mettere a disposizione del pubblico per la consultazione, nei locali di cui alla lettera a), i dati, la documentazione e le attrezzature proprie del Catasto;
  6. tenere aperti al pubblico i locali predetti, per la consultazione, per almeno quattro ore giornaliere, esclusi il sabato ed i giorni festivi; è concessa la chiusura degli uffici per un massimo di dieci giorni lavorativi all’anno, purché per non più di cinque consecutivi, previa comunicazione scritta alla Regione, almeno dieci giorni prima della chiusura stessa;
  7. consegnare, ai Gruppi speleologici che ne facciano richiesta, gli aggiornamenti dei dati, su supporto informatico;
  8. inviare alla Regione una relazione sui lavori di tenuta del Catasto e sull’attività svolta, correlata da dati statistici ed eventuali segnalazioni e suggerimenti per una migliore efficienza dell’impianto stesso; inoltre ai sensi dell’art. 12 del regolamento, una copia del registro catastale entro il 15/09/08;
  9. inviare, entro la scadenza della presente Convenzione, il conto consuntivo delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività;
  10. inviare alla Regione, alla scadenza della Convenzione, una copia di tutti i dati del Catasto registrati su supporto informatico, assieme all’inventario dei beni propri del Catasto;
  11. ottemperare alle istruzioni che verranno impartite dalla Regione per rendere più efficiente il servizio, fatta salva comunque la facoltà della stessa di disporre in qualsiasi momento controlli ispettivi per accertare lo stato dei lavori, l’aggiornamento e la conservazione dell’impianto, nonché il funzionamento del servizio stesso;
  12. consegnare alla Regione, qualora l’affidamento del servizio non venga più rinnovato alla scadenza, gli atti e i documenti catastali assieme a tutto il materiale proprio del Catasto, intendendo per tale il materiale durevole acquistato, anche dalla Federazione, per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione, per il quale viene presentato documento contabile ai fini della quantificazione delle spese di gestione. Il materiale così individuato deve essere inventariato alla scadenza della Convenzione.
  13. predisporre un nuovo applicativo per la gestione del database del Catasto, con caratteristiche tecniche tali da soddisfare le necessità operative e di consultazione del Catasto, degli speleologi e della Regione, e predisposto per la pubblicazione su Internet; entro la scadenza della Convenzione la Federazione dovrà aver registrato il dominio del Catasto, aver messo in rete la homepage del Catasto e sviluppato il database, rendendo disponibile almeno una versione provvisoria dell’applicativo;

Art. 5) Rapporti con gli speleologi

Al fine del coinvolgimento dei Gruppi speleologici della Regione nelle attività correlate al funzionamento del Catasto, la Federazione deve indire almeno una riunione con i rappresentanti dei Gruppi speleologici, e con la partecipazione di un funzionario regionale del Servizio tutela Beni Paesaggistici della Direzione. La riunione, da tenersi nei locali a disposizione dalla Federazione, sarà fissata in accordo con il Servizio tutela Beni Paesaggistici della Direzione, e la data dovrà essere comunicata a tutti i partecipanti con congruo anticipo, comunque non inferiore a 15 giorni. L’ordine del giorno terrà conto delle eventuali istanze degli speleologi, inoltrate alla Federazione ed alla Regione. Per ogni riunione sarà redatto un verbale in doppio originale, controfirmato dal Conservatore, dalla Federazione (in qualità di rappresentante dei Gruppi speleologici) e dal rappresentante della Regione; una copia sarà custodita agli atti del Catasto, dove rimarrà a disposizione di tutti i Gruppi speleologici della regione, l’altra trasmessa alla Regione.

Art. 6) Responsabile Tecnico

Per la corretta prestazione del servizio oggetto del presente atto, si individua il geom. Paolo Bonetti, dipendente del Servizio tutela beni paesaggistici, in qualità di responsabile tecnico per conto dell’Amministrazione regionale.

Art. 7) Compenso

Il compenso per l’esercizio dell’attività di cui al presente contratto è forfettariamente fissato in Euro 56.000,00 (cinquantasei mila/00).

Art. 8) Liquidazione

Il compenso di cui all’art. 7 sarà corrisposto in due rate, previa richiesta scritta della Federazione alla Regione. La prima rata, di Euro 28.000,00 (ventottomila/00) con scadenza a tre mesi dalla stipula ed il saldo, pari ad Euro 28.000,00 (ventottomila/00) al termine della validità della convenzione. I pagamenti delle rate sono subordinati all’accertamento da parte del responsabile tecnico del soddisfacente andamento dei lavori e dell’efficienza del servizio; il pagamento della seconda rata è inoltre subordinato all’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 9) Penale per ritardo

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti nella convenzione e nei suoi allegati, sarà applicata una penale di Euro 25,00 (venticinque/00) salvo venga concessa una proroga con nota del Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici, dietro richiesta motivata prima della scadenza dei termini.

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Art. 12) Efficacia della convenzione

Il presente atto è impegnativo per la Federazione e per la Regione dalla data della sottoscrizione.

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Art. 14) Spese

Tutte le spese di qualsiasi natura, fiscali o meno, comprese quelle oggi non prevedibili, che dovessero emergere in relazione alla presente convenzione, sono e saranno ad esclusivo carico della Federazione.

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