Varie

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia definiva, con la LR 7/2000, che in caso di concessione di contributi a soggetti non identificati, dovesse essere emanato un “Regolamento” per la concessione dei contributi stessi. La LR 27/66 sulla speleologia doveva a sua volta adeguarsi, anche a seguito della soppressione del “Comitato Regionale per la Speleologia”, cui era affidato in passato il compito di proporre un piano di riparto per la concessione dei contributi alle associazioni speleologiche.

Dal 2000, in assenza di tale regolamento, gli uffici regionali competenti avevano comunque ritenuto di avvalersi della informale collaborazione dell’associazionismo speleologico che aveva così continuato a nominare i quattro “Commissari provinciali”. In varie occasioni si dovette però appurare che le proposte fatte dagli speleologi non erano state tenute in considerazione. Un esempio per tutti è stato il riparto del 2002, anno in cui il dirigente preposto operò autonomamente un piano di riparto basato unicamente su un calcolo matematico. Dopo questo episodio la speleologia regionale, anche attraverso la Federazione, si mosse affinché non si ripetessero casi simili e, soprattutto, fossero realmente ascoltati i rappresentanti delegati dai gruppi speleologici. Si fece anche notare, già in quel periodo, la mancanza del Regolamento e venne proposta, a più riprese, una lista delle priorità sulle quali basare il riparto.

In questo ultimo biennio la FSRFVG ha fatto pressione, in diverse occasioni, affinché venisse finalmente emanato il Regolamento, sulla base delle proposte degli speleologi. In effetti, un paio di volte, gli uffici regionali hanno richiesto nuovamente la documentazione inerente le priorità e gli aspetti generali per la redazione del Regolamento. Poi tutto è caduto nel silenzio, fin quando, improvvisamente, questa primavera gli uffici regionali hanno prodotto un regolamento, senza interpellare gli speleologi e, cosa ancora più preoccupante, senza tener conto in alcun modo delle proposte fatte nel corso degli anni. Venuta a conoscenza dell’accaduto, la FSR è riuscita in extremis a inoltrare le sue proposte di modifica al regolamento, praticamente già pronto e quasi approvato. Solo una piccola percentuale delle proposte è stata però accolta, al punto che, in pratica, il regolamento finale risulta del tutto inadeguato per lo sviluppo della speleologia regionale. I funzionari e dirigenti, dopo le rimostranze e osservazioni puntuali, sono arrivati alla conclusione che, con una legge vecchia di 40 anni qual è l’attuale legge sulla speleologia, di più non si poteva pretendere. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia si conclude quindi questa lunga storia che qui è stata solo abbozzata.

Nel contempo si sta aprendo un’altra storia, proprio a seguito dell’uscita di questo Regolamento; storia che ci si augura non sia lunga quanto la precedente, e che dovrebbe portare ad una revisione della LR 27/66. La FSRFVG si troverà quindi in prima fila per la redazione di una proposta di legge che riguarda la speleologia tutta.

Viene di seguito riportato integralmente il Decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul BUR n. 24 del 14 giugno 2006, con il quale viene approvato il Regolamento. Non sono riportati gli allegati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2006, n. 0162/Pres.

L.R. 1° settembre 1996 (sic!), n. 27. Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela del patrimonio speleologico della Regione. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTE le disposizioni di cui all’articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli Venezia Giulia), che prevedono la concessione di contributi volti a promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze sul patrimonio speleologico regionale e per la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche;

VISTE inoltre le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 ed all’articolo 14 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, che integrano la suindicata normativa precisando in particolare il termine di presentazione delle domande di contributo e di trasmissione della documentazione giustificativa della spesa;

CONSIDERATO che peraltro la disciplina così delineata non stabilisce i criteri e le modalità procedurali per la gestione dei summenzionati interventi;

ATTESA pertanto la necessità di definire in via regolamentare detti criteri e modalità, alla luce dell’esperienza operativa maturata nel tempo e tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze del settore considerato;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l’articolo 30;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2006, n. 1012;

DECRETA

È approvato il “Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela del patrimonio speleologico della regione dalla legge regionale 1 settembre 1966, n. 27”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

Trieste, 30 maggio 2006

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela del patrimonio speleologico della regione dalla legge regionale 1 settembre 1966, n. 27.

Art. 1 (Finalità)

  1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli Venezia Giulia).

Art. 2 (Beneficiari e iniziative ammissibili)

  1. Sono ammesse agli interventi contributivi di cui all’articolo 1 le iniziative degli enti e organismi senza fine di lucro aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia, che perseguono scopi coerenti con le finalità della legge, aventi ad oggetto:
    1. la realizzazione di ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni riguardanti i fenomeni carsici della regione;
    2. l’organizzazione di convegni e congressi, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.

Art. 3 (Spese ammissibili)

  1. Sono ammissibili a contributo le spese da sostenere successivamente alla data di presentazione della domanda, che risultano direttamente inerenti alla realizzazione dell’iniziativa, ed in particolare le seguenti:
    1. costi per l’affidamento di incarichi di studio e ricerca e spese per la stampa e la diffusione dei relativi elaborati nonché di pubblicazioni a carattere didattico, scientifico, educativo ed informativo;
    2. spese per l’istituzione di borse di studio e per l’acquisto di oggetti destinati alle premiazioni;
    3. spese per compensi a relatori, docenti e tecnici e per l’ospitalità dei medesimi, nonché spese organizzative, ivi comprese quelle per la pubblicizzazione dell’iniziativa;
    4. spese connesse con l’organizzazione e lo svolgimento di attività di esplorazione speleologica e di iniziative a carattere didattico –educativo, ivi comprese quelle per l’acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale speleologico.

Art. 4 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

  1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all’allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, di seguito denominato Servizio, entro il mese di febbraio di ogni anno per le iniziative da svolgersi nell’anno stesso.
  2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
    1. programma delle attività e iniziative proposte;
    2. preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all’Amministrazione regionale;
    3. relazione sulla situazione finanziaria del soggetto richiedente;
    4. atto costitutivo, statuto e cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio, per le associazioni e gli altri organismi privati.
  3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.
  4. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all’allegato A previsto dal comma 1 sono disposte con decreto del Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 (Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

  1. L’entità del contributo da assegnare per ciascuna iniziativa è fissata con riferimento all’importo delle spese riconosciute ammissibili fino alla misura massima del 100%.
  2. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell’obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande di contributo compatibile con lo stanziamento a disposizione.
  3. Con il decreto di concessione può essere erogato a titolo di anticipo, a fronte di espressa richiesta del beneficiario, un importo pari all’80% del contributo concesso.
  4. L’importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione a rendiconto, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello della concessione, della documentazione giustificativa della spesa unitamente a una relazione descrittiva dell’iniziativa svolta.
  5. In sede di rendicontazione, sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa, oggetto di contributo regionale; il contributo è definitivamente determinato nella misura di cui al comma 1, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 6 (Disposizione di rinvio)

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

  1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all’articolo 4, comma 1, ancorché non redatte in conformità al modello ivi previsto, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all’articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio.

Art. 8 (Entrata in vigore)

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.